È possibile trovare un accordo con un’impresa, o un’azienda
fornitrice di servizi, evitando le lungaggini e i costi di un’azione
giudiziaria? Ebbene sì, il cliente danneggiato può rivolgersi a
un’Associazione
dei Consumatori, che lo rappresenterà attraverso un conciliatore, il quale tratterà con il suo
omologo “aziendale”.
Si chiama Conciliazione Paritetica,
uno strumento semplice, ma
soprattutto efficace, di risoluzione
alternativa delle controversie. Il sistema funziona, è rapido,
economico ed è incoraggiato dall’Unione Europea che lo ha inserito tra le sue best practice.
Basti pensare che nel 2013, su
18.395 domande presentate dai cittadini, ben l’80% sono state
conciliate. Il trend
positivo, confermato anche per il primo semestre del 2014, è stato
ufficializzato nel corso della presentazione del Quinto Rapporto annuale sulle
Conciliazioni Paritetiche, organizzato la scorsa settimana dal Consumers’ Forum, presso
il Cnel. Dal Rapporto si evince che le domande di conciliazione, in aumento
rispetto al 2012, hanno interessato soprattutto i settori delle
telecomunicazioni (71%), energia e gas (16%), servizi postali (4,8%), trasporti
e mobilità (5%),
servizi bancari e finanziari (1,3%), servizi idrici (1,7%).
Sulla base di tale tendenza, Konsumer
Italia auspica un incremento dei soggetti e dei settori che abbraccino la
Conciliazione Paritetica, invitando al contempo le imprese a firmare nuovi
protocolli d’intesa. Non lasciamoci scappare l’opportunità di utilizzare
questo strumento, che garantisce al cittadino di raggiungere in maniera rapida ed economica soddisfazione nei confronti
dell’azienda (si fa sempre in tempo a ricorrere in tribunale),
e al sistema giudiziario un’efficace
alternativa per snellire le pratiche che ingolfano la giustizia, rendendo poco competitivo il Paese.
Diffondere la cultura della mediazione significa coinvolgere i cittadini a
partecipare. Anche l’Europa ce lo chiede: entro il 9 luglio 2015, gli
Stati membri dovranno recepire la Direttiva 11/2013, e nei successivi sei mesi
diventerà
operativo il Regolamento n. 524/2013, relativi, rispettivamente, alla
risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (ADR) e alla
risoluzione delle controversie online (ODR).
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