Lo avevamo anticipato,
sarebbe stata una inutile corsa al rattoppo. Il cittadino consumatore non è un
burattino al quale imporre con una tirata di filo una volontà impositiva che
deriva da un disservizio, da un ritardo di Stato e Comuni. Il pagamento della
TASI, la Tassa sui Servizi Indivisibili che virtualmente va a sostituire l’Imu
sulla prima casa, è stato rinviato per i cittadini residenti in quei (molti)
Comuni che non hanno assunto le deliberazioni TASI sull’aliquota, da applicare
entro il 23 maggio. Il cittadino consumatore ha diritti ben precisi, tra cui
quello di poter avere tempo adeguato per potersi apprestare al pagamento di una
tassa, deve capirne i contenuti e le necessità, deve poter programmare il pagamento:
nell’arco di 60 giorni, tra giugno e luglio, la Cgia di Mestre ha stimato che
gli italiani andranno incontro a 29 scadenze fiscali, per un totale di 75
miliardi di euro di tasse da pagare. Il cittadino non è solo un consumatore da
spremere, il Codice del Contribuente
parla chiaro e nessuno, neanche chi quel codice ha approvato, può permettersi
di superarlo con un atto d’imperio. In tal senso, lo slittamento della data del
pagamento al 16 ottobre è un segnale importante, il segnale che qualcosa cambia,
o almeno sembra cambiare.
Il Calendario TASI
Il nuovo calendario di scadenze per la TASI, confermato
in via d’urgenza dal “decreto ponte” approvato dal Governo nel Consiglio dei
Ministri del 6 giugno scorso, è entrato ufficialmente in vigore: per i Comuni
che hanno già approvato la delibera sulle aliquote entro il 23 maggio 2014, il
versamento della prima rata è dovuto entro il 16 giugno 2014, sulla base delle
aliquote e detrazioni approvate dal Comune stesso; per i Comuni che non hanno
deliberato entro il 23 maggio (ma sempre che approvino la delibera su aliquote
e detrazioni entro il 10 settembre 2014), versamento della prima rata entro il
16 ottobre 2014; per i Comuni che non riescano a deliberare su aliquote e
detrazioni entro il 10 settembre (in tal caso l’imposta sarà determinata
applicando l’aliquota di base pari all’1 per mille e la TASI sarà dovuta
dall’occupante nella misura del 10% dell’ammontare complessivo del tributo,
determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale),
versamento in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.
Domande
e curiosità? Scrivete ad Angelo Carcasole: a.carcasole@konsumer.it
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