lunedì 14 luglio 2014

ORIA posizione comune ACB/AIBA/ANAPA/SNA/UEA/UNAPASS

Le obiezioni di principio sulla norma primaria:
- il modello disegnato dalla norma primaria (art. 13 DL 95/20012 convertito nella l. 135/2012) prevede l'istituzione di un organismo di diritto privato con competenze pubblicistiche deputato alla vigilanza sugli intermediari assicurativi sotto il controllo di IVASS che svolgerà l'attività regolamentare.
Il modello ci pone molti dubbi e critiche sulla sua efficienza poiché è un modello che non ha eguali in Europa (le autorità sui comportamenti si occupano di scrivere le regole e vigilarle per tutti gli operatori di settore, vale a dire compagnie e intermediari). In Italia la strada degli organismi di microvigilanza è stata già seguita ma non esiste prova concreta sulla loro reale efficienza: per i promotori finanziari APF non ha per il momento poteri di vigilanza ma solo di tenuta dell'albo e per gli intermediari creditizi OAM dopo 4 anni non ha ancora avviato una concreta attività di vigilanza, con ciò lasciando il comparto privo di un vero presidio di controllo.
Peraltro, in considerazione della diversa natura, delle differenti caratteristiche professionali degli intermediari assicurativi, nonché della eterogeneità delle aree di mercato e dei modelli distributivi in cui essi si trovano ad operare, riteniamo che un organismo di autodisciplina che abbia anche competenze di vigilanza non rappresenti un modello efficace ed equilibrato, con ripercussioni negative sulla tutela di contraenti, assicurati, beneficiari e danneggiati. Sicché vi è seriamente da chiedersi se non sia preferibile riconsiderare il modello prefigurato optando per delegare al costituendo organismo le sole funzioni di tenuta del registro e mantenere le funzioni di vigilanza e sanzionatore in capo ad IVASS.
Inoltre la ripartizione tra autorità regolamentare e organismo di vigilanza rischia di accentuare le incertezze regolamentari per effetto di necessità interpretative, circostanza già sperimentata nel comparto della intermediazione creditizia.
- la bozza di decreto impostato dal MISE ci sembra abbia molte disposizioni in eccesso di delega (ad esempio quando ridisegna l'impianto sanzionatorio ovvero quando consente a banche SIM e Poste la distribuzione di prodotti assicurativi non standardizzati)
- la norma primaria peraltro non indica con chiarezza quali disposizioni del codice delle assicurazioni si debbano intendere abrogate: a mero titolo di esempio, permane una sostanziale ambiguità sulla abrogazione delle sanzioni pecuniarie indicate dall'art. 324 del codice delle assicurazioni. Né potrà farlo il regolamento in esame in quanto norma di rango secondario; pertanto si procederà per abrogazioni implicite con ciò creando inevitabilmente per un lungo periodo transitorio un insieme di incertezze interpretative.
Le questioni di maggiori criticità:
- mancanza di chiarezza sulla composizione dell'assemblea e dunque degli aderenti all'organismo: la norma prevede che ne abbiano titolo tutte le associazioni e federazioni a carattere nazionale senza
indicare quale rappresentanza sviluppano e come saranno ponderate. Tra le associazioni si annoverano anche quelle delle compagnie, che tuttavia non avrebbero titolo, considerato che i produttori diretti non fanno più parte del registro, e che, per la stessa funzione da loro svolta nel mercato, sono portatrici di interessi diversi rispetto a quelli delle categorie degli iscritti al registro degli intermediari.
- mancanza di chiarezza sui criteri di selezione e nomina del comitato promotore che si deve occupare di funzioni strategiche: dalla redazione dello statuto alla gestione dell'organismo nel primo
triennio. La norma in bozza prevede che la nomina sia di competenza di IVASS sentite le associazioni di categoria senza indicazione dei criteri di selezione (che vorremmo per evidenza pubblica similmente a quanto avviene per gli incarichi negli organismi di vigilanza europei) né dei titoli preferenziali ovvero delle esclusioni previste per le candidature.
- non si condivide peraltro la scelta di assegnare al comitato promotore le funzioni gestionali nel primo triennio, con ciò svuotando l'assemblea della neo costituita associazione di qualunque
potere di indirizzo nella fase più delicata della sua vita, costituita dal periodo di start up.
- la bozza prevede che i collaboratori degli intermediari professionali (gli attuali iscritti alla sezione E
oggi composta da 180.000 persone fisiche e 12.200 società) saranno solo persone fisiche i cui nominativi compariranno all'interno della posizione di iscrizione dell'intermediario professionale.
Dovranno essere liquidate 12.200 aziende? Quale sarà la regolamentazione per il mercato "affinity" (si tratta di aziende commerciali o di produzione che svolgono attività di intermediazione ancillare alla loro attività principale distribuendo polizze individuali per rischi correlati al bene o servizio primario ovvero sottoscrivendo polizze collettive in nome e per conto dei propri clienti. Oggi sono considerati intermediari, ricompresi nella polizza rc professionale dell'agente o broker di riferimento, sottoposti a verifica di onorabilità e di aggiornamento professionale annuale. Si tratta di concessionari d'auto, rivenditori di impianti di allarme, grande distribuzione ecc..) Quale dovrà essere la regolamentazione? nessuna indicazione al riguardo.
- L'introduzione di regole estremamente severe di incompatibilità limitano la libera iniziativa imprenditoriale degli operatori di settore, che potranno agire per una sola azienda, limitando lo sviluppo del business che potrebbe richiedere la costituzione di appositi veicoli aziendali. Non si comprende peraltro a ragione di tale limitazione, tenuto conto che la prassi sinora utilizzata dal mercato non ha dimostrato di costituire un'effettiva criticità in termini di situazioni di conflitto di interesse, diversamente sperimentati nel settore delle compagnie italiane, caratterizzate da altissima concentrazione, come d'altra parte richiamato dallo stesso Presidente IVASS, Salvatore Rossi, nella sua recente relazione annuale.
- Nonostante da più istituzioni sia invocata la tutela dei consumatori, il decreto introduce una norma di favore per banche, Poste e intermediari finanziari, che in dispregio di quanto indicato dall'art. 119 del codice delle assicurazioni saranno abilitati alla intermediazione di coperture assicurative non standardizzate mediante la nomina di un intermediario professionale presso ciascuna filiale. Riteniamo quindi che anche questa disposizione rientri tra quelle che eccedano palesemente la delega e che sia priva delle necessarie attenzioni alle conseguenze che ne potrebbero derivare alla clientela.
- Si esprime forte contrarietà alla scelta operativa individuata che prevede la rifondazione del registro degli intermediari, con onerose procedure di convalida delle attuali iscrizioni per oltre 40.000 soggetti, con aggravi di costi e di oneri amministrativi a carico degli operatori e dello stesso neo costituito
Organismo, che non potrà che replicare la situazione di forte criticità vissuta dal settore nel biennio 2007 - 2008 per analoga decisione assunta dall'ISVAP in occasione del passaggio dagli albi professionali al Registro Unico degli Intermediari assicurativi.
- Il decreto modifica l'impianto sanzionatorio: in disparte dall'incertezza sul destino delle sanzioni pecuniarie, si modifica la graduazione delle sanzioni disciplinari mediante sostituzione della censura con la ben più grave sospensione temporanea per 6/8 mesi.
In primo luogo la disposizione ci sembra in eccesso di delega rispetto alla norma primaria che non ha delegato una riforma dell'impianto sanzionatorio.
Ci sembra inoltre affievolito l'attuale assetto di tutela degli intermediari, tenuto conto che oggi la decisione sull'applicazione delle sanzioni disciplinari è demandata ad un collegio di garanzia, esterno al personale dell'autorità di vigilanza e presieduto da un magistrato di cassazione. Il processo sanzionatorio con l'entrata in vigore dell'organismo sarà gestito dal comito promotore e poi, a regime, dal comitato di gestione. E' evidente una perdita di terzietà dei soggetti deputati alla delibera delle sanzioni. Dal punto di vista degli effetti della sanzione della sospensione, riteniamo la previsione sproporzionata per un intermediario che perderà inevitabilmente i suoi clienti e/o i suoi mandati.
Ragione per la quale abbiamo proposto che la sanzione della censura permanga, aggravata eventualmente da una sanzione accessoria e di particolare rilevanza per gli intermediari rappresentata dall'obbligo di pubblicità della intervenuta sanzione. Tale pena accessoria ci sembra rafforzare la sanzione intermedia senza inibire la possibilità di prosecuzione dell'attività.